. . .
a cosa serve la camera di commercio

La Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIA), chiamata comunemente solo “Camera di commercio”, è un ente pubblico autonomo con il compito di rappresentare gli interessi generali delle imprese.

Come definiti dalla Legge n°580 del 1993, i suoi servizi sono volti a favorire lo sviluppo economico specie delle piccole e medie imprese che operano regolarmente all’interno dello Stato italiano.

 

Essa è dotata di autonomia funzionale, cioè rappresenta e tutela interessi specifici, agendo così in base a determinati bisogni.

La CCIA può agire ed è competente solo nell’ambito di un delimitato territorio.

 

QUALI SONO LE SUE FUNZIONI?

 

L’Ente camerale svolge funzioni che possono essere distinte in 3 categorie:

 

AMMINISTRATIVA: attività concernenti la tenuta dell’anagrafe delle imprese e dei registri, elenchi, albi e ruoli con adempimenti burocratici annessi, permettendo così lo svolgimento di determinate attività economiche);

 

PROMOZIONALI: iniziative e interventi per favorire l’internalizzazione e digitalizzazione delle imprese, il trasferimento e innovazione delle tecnologie, lo sviluppo delle infrastrutture e apertura di bandi per contributi alle imprese;

 

REGOLAZIONE DEL MERCATO: istituisce camere arbitrali, sportelli di conciliazione, la vigilanza di azioni di concorrenza sleale e costituzione di parte civile nei processi per reati contro l’economia.

 

Inoltre si occupa di:

 

  • studio e conseguente analisi dei dati pertinenti sull’economia del territorio;

 

  • valorizzazione del patrimonio culturale locale e del turismo;

 

  • orientamento al lavoro e alle professioni;

 

  • promozioni di attività a tutela della trasparenza del mercato ed equità delle relazioni economiche impresa/impresa e impresa/cittadino.

 

Oltre a tali attività la Camera di Commercio ha l’autorità di avviare iniziative con lo scopo di stimolare e sostenere la crescita economica e sociale delle imprese, sostenendole nelle attività economiche e di assistenza.

 

A CHI DEVE FAR RIFERIMENTO?

 

Anche se l’obiettivo è la tutela delle imprese e il loro sviluppo, le sue competenze e compiti devono tener conto in ogni caso del principio di sussidiarietà. Quindi, a meno che le sue azioni non si dimostrino contrarie ai principi costituzionali e alle leggi dell’ordinamento, le istituzioni statali nazionali non possono interferire con il suo svolgimento, seppur gerarchicamente superiori.

 

Le Camere di Commercio sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive attraverso il controllo su alcuni atti amministrativi fondamentali e rendicontazione annuale in merito alle loro attività.

 

COM’E’ COSTITUITA?

 

Ogni Camera di Commercio è dotata dei seguenti organi rappresentativi del sistema imprenditoriale:

 

  • un Consiglio (con poteri politico-amministrativo) composto da 20-30 consiglieri in rappresentanza di tutti i settori dell’economia provinciale + 2 rappresentanti dei lavoratori e consumatori;

 

  • una Giunta (l’organo esecutivo) composta da un numero variabile tra i 5-11 membri;

 

  • un Presidente eletto dal Consiglio a cui spetta la rappresentanza legale dell’Ente e compiti di convocare e presiedere Giunta e Consiglio.

 

Tutti i 3 organi svolgono i loro compiti per una durata di 5 anni.

 

Inoltre ne fa parte anche il Collegio dei revisori dei conti, un organo di controllo e verifica della corretta gestione economico-finanziaria e della regolarità contabile. Esso è formato da 3 membri effettivi e da 2 supplenti.

 

COM’E’ SOVVENZIONATA LA CAMERA DI COMMERCIO?

 

Tutte le imprese, società, imprenditori e operatori economici devono essere iscritti al Registro imprese. Il primo contributo che essi versano avviene al momento della domanda di iscrizione, consistente in 168 euro per la tassa governativa, 30 euro per i diritti di segreteria e 16 euro di marca di bollo.

 

In seguito finanziano tale Ente in primo luogo versando un Diritto annuale per finanziare la tenuta dei registri.

Tale tributo deve essere versato al momento dell’iscrizione (o massimo entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione) e, in seguito, dev’essere versato ogni anno entro il 30 giugno.

 

L’importo di tale Diritto annuale è fisso per imprese, ditte individuali, società semplici, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli e per tutti i soggetti R.E.A.

 

Mentre tale importo è variabile in base al fatturato annuo per società in nome collettivo, società di capitali (S.p.a., Srl), cooperative, consorzi, Gruppi Europei di interesse Economico (G.E.i.E) e per Enti pubblici ad attività economica.

 

Un’impresa, inoltre, per ogni succursale o filiale distaccata dalla sede centrale deve versare una maggiorazione pari al 20% del tributo oltre a quello annuale.

 

Inoltre, per funzioni di interesse generale, può ricevere contributi previsti da Leggi statali, regionali o da convenzioni.