Quando una cambiale, un assegno o qualsiasi titolo di credito viene presentato per essere pagato ma questo viene rifiutato o la somma non è corrisposta, si può presentare una dichiarazione formale grazie all’aiuto di un pubblico ufficiale, che va a testimoniare la mancanza del pagamento (assegno) o la mancanza di accettazione (cambiale).
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Una panoramica generale
Riguardo la cambiale il protesto deve essere fatto entro e non oltre un anno da quando viene emesso mentre per quei tipi di cambiali che hanno una data sicura può essere emesso entro i due giorni che procedono alla scadenza; invece per gli assegni, il protesto può essere richiesto solo se l’assegno viene inoltrato nei tempi previsti dalla legge.
Inoltre il protesto, può essere sia eseguito tramite un atto separato, oppure può essere scritto sulla cambiale con il timbro di congiunzione ad opera di un pubblico ufficiale. Sulla cambiale ci deve essere la data, il nome del richiedente, il luogo, le ricerche, l’oggetto della richiesta con annessa la risposta. Se non vi sono questi elementi il protesto viene considerato nullo.
Quali sono le conseguenze del protesto?
Dal momento in cui viene effettuato, il protesto deve essere presentato al Presidente della Camera di Commercio del territorio di appartenenza che si occuperà della pubblicazione, entro 10 giorni, nell’apposito Elenco dei Protesti. Tale elenco deve essere aggiornato ogni mese ed ha il compito di salvaguardare tutti quelli che hanno avuto dei vincoli economici con il protestato. Una volta che il protesto viene inserito nell’elenco si ha un’azione di regresso e l’interruzione del debito.
Come si può rimediare ad un protesto?
I rimedi per risolvere la situazione variano a seconda se si tratta di una cambiale o un assegno. Riguardo gli assegni, l’implicato ha 60 giorni di tempo per pagare la somma alla quale viene aggiunta una penale. Se il pagamento non viene effettuato, l’Ufficiale Giudiziario che ha eseguito il protesto ha il compito di inviare alla Prefettura del territorio di appartenenza il nome del soggetto. Sta alla Prefettura stabilire una sanzione e segnalare l’accaduto alla Banca D’Italia per inserire il debitore alla Centrale di Allarme Interbancaria; la conseguenza è che l’implicato non potrà più immettere gli assegni per 6 mesi successivi.
Dal momento in cui viene fatto il pagamento, si dovrà presentare una domanda di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di appartenenza. Successivamente, una volta trascorso un anno dalla rimozione del protesto, si procede con l’eliminazione dall’elenco dei registri informatici dei protesti. Per quanto concerne le cambiali invece, il moroso deve pagare il debito entro un anno e trascorso questo anno può chiedere la cancellazione dall’Elenco Ufficiale dei Pretesti.
Si ha la cancellazione solo quando si ottiene la riabilitazione. La riabilitazione si ottiene solo se il debitore fornisce i dati anagrafici, l’originale del titolo protestato, la quietanza della liberatoria, e per finire la visura camerale. Dopo circa 20 giorni, se l’esito dovesse essere positivo il Presidente annuncerà un Decreto da cui autorizza la Camera di Commercio a cancellare il protestato dall’elenco.